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Art. 31 — Devoluzione dei beni

ELI /it/codice-civile/art/31parte di Codice Civile
Art. 31. (Devoluzione dei beni). I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformita' dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorita' governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorita' governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di cio' che hanno ricevuto.

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