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Codice Civile

Art. 32 — Devoluzione dei beni con destinazione particolare

ELI /it/codice-civile/art/32parte di Codice Civile
Art. 32. (Devoluzione dei beni con destinazione particolare). Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorita' governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

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