Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 286
Codice Civile

Art. 286 — Legittimazione domandata dall'ascendente

ELI /it/codice-civile/art/286parte di Codice Civile
Art. 286. (Legittimazione domandata dall'ascendente). La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto puo' in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volonta' in contrasto con quella di legittimare.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 285 Art. 287 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.