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Art. 285 — Condizioni per la legittimazione dopo la morte del genitore

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Art. 285. (Condizioni per la legittimazione dopo la morte del genitore). Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volonta', di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte concorrano le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente. In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

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