Codice Civile
Art. 287 — Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Art. 287. (Legittimazione in base alla procura per il matrimonio). Nei casi in cui e' consentito di celebrare il matrimonio per procura, se concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, la legittimazione dei figli naturali per decreto reale puo' essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante. Qualora i figli non siano stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di riconoscerli o la volonta' di legittimarli.
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