Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2640
Codice Civile

Art. 2640 — Circostanza aggravante

ELI /it/codice-civile/art/2640parte di Codice Civile
Art. 2640. (Circostanza aggravante). Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravita' rilevante, la pena e' aumentata fino alla meta'.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2639 Art. 2641 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.