Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2639
Codice Civile

Art. 2639 — Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio

ELI /it/codice-civile/art/2639parte di Codice Civile
Art. 2639. (Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio). L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorita' di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire quindicimila. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2638 Art. 2640 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.