Codice Civile
Art. 2641 — Pene accessorie
Art. 2641. (Pene accessorie). La condanna alla pena della reclusione pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio, importa l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale. Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacita' preveduta nel comma precedente e nel secondo comma dell'art. 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.
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