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Art. 2532 — Assemblea

ELI /it/codice-civile/art/2532parte di Codice Civile
Art. 2532. (Assemblea). Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Tuttavia nelle societa' cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire a queste piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri. Le maggioranze richieste per la regolarita' della costituzione delle assemblee e per la validita' delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo puo' determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369. Il voto puo' essere dato per corrispondenza, se cio' e' ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

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