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Art. 2531 — Creditore particolare del socio

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Art. 2531. (Creditore particolare del socio). Il creditore particolare del socio, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore. In caso di proroga della societa' il creditore particolare del socio puo' fare opposizione a norma dell'art. 2307.

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