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Art. 2533 — Assemblee separate

ELI /it/codice-civile/art/2533parte di Codice Civile
Art. 2533. (Assemblee separate). Se la societa' cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attivita' in piu' comuni, l'atto costitutivo puo' stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle localita' nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci. Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perche' i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea. I delegati devono essere soci. Nell'atto costitutivo devono altresi' essere stabilite le modalita' per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all'assemblea generale, nonche' per la validita' delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale. Le stesse disposizioni si applicano alle societa' cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.

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