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Art. 2388 — Validita' delle deliberazioni del consiglio

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Art. 2388. (Validita' delle deliberazioni del consiglio). Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

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