Codice Civile
Art. 2389 — Compensi degli amministratori
Art. 2389. (Compensi degli amministratori). I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea. La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformita' dell'atto costitutivo e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
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