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Art. 2387 — Cauzione degli amministratori

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Art. 2387. (Cauzione degli amministratori). L'amministratore deve prestare cauzione in azioni nominative della societa' o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, in misura non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale. Puo' tuttavia stabilirsi nell'atto costitutivo che la cauzione non ecceda la somma di duecentomila lire al valore nominale delle azioni o dei titoli. Gli amministratori che non prestano cauzione entro trenta giorni dalla notizia della nomina decadono dall'ufficio. Il vincolo cauzionale deve essere iscritto sul titolo e nel registro dell'emittente, e non puo' essere tolto finche' l'assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'amministratore ha tenuto l'ufficio.

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