Codice Civile
Art. 2254 — Garanzia e rischi dei conferimenti
Art. 2254. (Garanzia e rischi dei conferimenti). Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.
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