Codice Civile
Art. 2253 — Conferimenti
Art. 2253. (Conferimenti). Il socio e' obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto e' necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
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