Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2255
Codice Civile

Art. 2255 — Conferimento di crediti

ELI /it/codice-civile/art/2255parte di Codice Civile
Art. 2255. (Conferimento di crediti). Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2254 Art. 2256 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.