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Codice Civile

Art. 1816 — Termine per la restituzione fissato dalle parti

ELI /it/codice-civile/art/1816parte di Codice Civile
Art. 1816. (Termine per la restituzione fissato dalle parti). Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

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