Codice Civile
Art. 1816 — Termine per la restituzione fissato dalle parti
Art. 1816. (Termine per la restituzione fissato dalle parti). Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.