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Art. 1817 — Termine per la restituzione fissato dal giudice

ELI /it/codice-civile/art/1817parte di Codice Civile
Art. 1817. (Termine per la restituzione fissato dal giudice). Se non e' fissato un termine per la restituzione, questo e' stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze. Se e' stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potra', il termine per il pagamento e' pure fissato dal giudice.

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