Codice Civile
Art. 1815 — Interessi
Art. 1815. (Interessi). Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.
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