Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1442
Codice Civile

Art. 1442 — Prescrizione

ELI /it/codice-civile/art/1442parte di Codice Civile
Art. 1442. (Prescrizione). L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilita' dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui e' cessata la violenza, e' stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore eta'. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. L'annullabilita' puo' essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla valere.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1441 Art. 1443 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.