Codice Civile
Art. 1443 — Ripetizione contro il contraente incapace
Art. 1443. (Ripetizione contro il contraente incapace). Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.
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