Codice Civile
Art. 1441 — Legittimazione
Art. 1441. (Legittimazione). L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge. L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.