Regio decreto 652/1943
Art. 53 — Per le spese del servizio araldico e' stanziato un apposito fondo nello stato di previsione delle spese del M…
Art. 53. Per le spese del servizio araldico e' stanziato un apposito fondo nello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze, al quale fa riscontro nel bilancio delle entrate un corrispondente fondo sotto il titolo: «Proventi del servizio araldico». Per gli abusi nobiliari di cui ai Regi decreti-legge 20 marzo 1924-II, n. 442, e 28 dicembre 1924-III, numero 2337, convertiti in legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e 21 marzo 1926-IV, n. 957, e' fatto obbligo alla Polizia tributaria e alla Regia guardia di finanza, di provvedere ai dovuti accertamenti, udito, di volta in volta, il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica, rimanendo salva la competenza della riscossione da parte degli Uffici del registro.
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