Regio decreto 652/1943
Art. 52 — Per la esecuzione dei provvedimenti araldici e' disposta la corresponsione dei diritti di Cancelleria fissati…
Art. 52. Per la esecuzione dei provvedimenti araldici e' disposta la corresponsione dei diritti di Cancelleria fissati in apposita tabella approvata con Reale decreto. La Consulta araldica cura l'accertamento e la liquidazione dei diritti di Cancelleria. Il Cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri ne esegue la riscossione ed il versamento alla Tesoreria provinciale.
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