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Regio decreto 652/1943

Art. 18 — Le Regie commissioni araldiche hanno per le spese di Ufficio uu fondo che puo' essere concordato annualmente …

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Art. 18. Le Regie commissioni araldiche hanno per le spese di Ufficio uu fondo che puo' essere concordato annualmente all'inizio dei lavori della sessione, con rapporto preventivo particolareggiato dal Presidente. Di esso al termine dell'esercizio finanziario annuale viene trasmesso rendiconto, corredato dalle singole quietanze, al Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica.

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