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Regio decreto 652/1943

Art. 17 — Le riunioni delle Commissioni araldiche sono valide con la presenza di quattro Commissari oltre al Presidente…

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/17parte di Regio decreto 652/1943
Art. 17. Le riunioni delle Commissioni araldiche sono valide con la presenza di quattro Commissari oltre al Presidente o il Vice presidente. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente prevale. I Commissari che non giustifichino la loro assenza da tre sessioni consecutive sono considerati come dimissionari. Il Presidente ne dara' sollecita partecipazione al Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica, il quale ne disporra' la sostituzione. I verbali delle adunanze delle Regie commissioni araldiche sono compilati dal Segretario e firmati da lui e dal Presidente, e poi trascritti in appositi registri da conservarsi nell'archivio della Commissione. I detti verbali, per estratto, dopo ogni adunanza devono essere trasmessi alla Cancelleria della Consulta araldica.

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