Regio decreto 929/1942
Art. 70 — Art
Art. 70. Art. 1, comma secondo, delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 816, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194). Tanto ai cittadini e sudditi italiani, quanto agli stranieri, a condizione di reciprocita', se hanno stabilimenti nel territorio della Libia, rispettivamente, nei territori dell'Africa orientale italiana, possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come brevetti di primo deposito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.