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Regio decreto 929/1942

Art. 70 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/70parte di Regio decreto 929/1942
Art. 70. Art. 1, comma secondo, delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 816, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194). Tanto ai cittadini e sudditi italiani, quanto agli stranieri, a condizione di reciprocita', se hanno stabilimenti nel territorio della Libia, rispettivamente, nei territori dell'Africa orientale italiana, possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come brevetti di primo deposito.

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