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Regio decreto 929/1942

Art. 69 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/69parte di Regio decreto 929/1942
Art. 69. Art. 1 delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194). Oltre ai brevetti di cui al precedente articolo, aventi effetto anche nei territori italiani d'oltre mare, o in parte di questi ultimi, si puo' altresi' far luogo alla concessione di brevetti che spieghino effetto locale, limitatamente o al territorio della Libia, o ai territori dell'Africa orientale italiana, a norma degli articoli seguenti. Le domande di concessione dei brevetti anzidetti aventi effetto locale, con i documenti comprovanti il versamento delle tasse prescritte, devono essere depositate presso i Governi generali territorialmente competenti. La concessione di detti brevetti e' effettuata dai medesimi Governi generali, i quali provvedono altresi' alle prescritte pubblicazioni nei propri giornali o bollettini ufficiali. In generale, le attribuzioni dell'Ufficio centrale dei brevetti sono adempiute, per tali brevetti con effetto locale, dagli anzidetti Governi territorialmente competenti.

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