Regio decreto 929/1942
Art. 67 — Art
Art. 67. Art. 118 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 12, comma primo, n. 3, e comma secondo ed ultimo, della legge 30 agosto 1868, n. 4577). Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato brevettato, oppure tendenti a far credere che la brevettazione riguardi l'oggetto contraddistinto, anziche' il marchio, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. Salvo che il fatto costituisca un reato piu' grave, e' punito con l'ammenda estensibile fino a lire duemila, anche quando non siavi danno del terzo, chiunque contravviene al disposto dei precedenti articoli 10, 12 e 14; in caso di recidiva, tale ammenda e' estensibile a lire quattromila.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 62, comma 1) la modifica dell'art. 67.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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