Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 929/1942Art. 66
Regio decreto 929/1942

Art. 66 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/66parte di Regio decreto 929/1942
Art. 66. Art. 115, comma dal quinto al settimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, puo' ordinare la distruzione delle parole, figure o segni con i quali tale contraffazione o lesione e' stata commessa. La distruzione puo' comprendere gli involucri e, quando l'Autorita' giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o la merce, se cio' sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Puo' fissare altresi' una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. Delle cose costituenti violazione di diritti di brevetto per marchio non si puo' disporre la remozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Presidente del Collegio o il Pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 65 Art. 67 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.