Regio decreto 929/1942
Art. 66 — Art
Art. 66. Art. 115, comma dal quinto al settimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, puo' ordinare la distruzione delle parole, figure o segni con i quali tale contraffazione o lesione e' stata commessa. La distruzione puo' comprendere gli involucri e, quando l'Autorita' giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o la merce, se cio' sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Puo' fissare altresi' una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. Delle cose costituenti violazione di diritti di brevetto per marchio non si puo' disporre la remozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Presidente del Collegio o il Pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 61, comma 1) la modifica dell'art. 66, comma 1; (con l'art. 61, comma 2) la modifica dell'art. 66, comma 3.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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