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Regio decreto 929/1942

Art. 59 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/59parte di Regio decreto 929/1942
Art. 59. Art. 97, comma primo, n. 6, e art. 111 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un brevetto per marchio di impresa puo' essere promossa anche di ufficio dal pubblico ministero. Indipendentemente dai casi considerati negli articoli 41, 42 e 43 il pubblico ministero puo' sempre promuovere, di ufficio, l'azione di decadenza per sopravvenuto contrasto del marchio con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume. L'azione di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata in contradditorio di tutti coloro che risultano annotati nel Registro dei brevetti quali aventi diritto sul marchio. Le relative sentenze debbono essere annotate nel Registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale.

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