Regio decreto 929/1942
Art. 59 — Art
Art. 59. Art. 97, comma primo, n. 6, e art. 111 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un brevetto per marchio di impresa puo' essere promossa anche di ufficio dal pubblico ministero. Indipendentemente dai casi considerati negli articoli 41, 42 e 43 il pubblico ministero puo' sempre promuovere, di ufficio, l'azione di decadenza per sopravvenuto contrasto del marchio con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume. L'azione di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata in contradditorio di tutti coloro che risultano annotati nel Registro dei brevetti quali aventi diritto sul marchio. Le relative sentenze debbono essere annotate nel Registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 55, comma 1) la modifica dell'art. 59.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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