Regio decreto 929/1942
Art. 58 — Art. 110 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 58. (Art. 110 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'onere di provare la nullita' o la decadenza di un brevetto per marchio incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 54, comma 1) la modifica dell'art. 58.
Inserisce · 1
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione dell'art. 58-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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