Regio decreto 929/1942
Art. 52 — Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 52. (Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il Ministero delle corporazioni, l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui all'art. 70, comma primo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali. Nei provvedimenti previsti dal richiamato art. 70, comma secondo, sara' tenuto conto anche delle attribuzioni di detto Ufficio nei riguardi della materia regolata da questo decreto.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 49, comma 1) la modifica dell'art. 52, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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