Regio decreto 929/1942
Art. 51 — Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 51. (Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 49, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati al numero 4, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto. Nel concorso di piu' acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, e' preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto. I testamenti e gli atti, che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 48, comma 1) la modifica dell'art. 51, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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