Regio decreto 929/1942
Art. 41 — Art
Art. 41. Art. 97, comma primo, nn. da 3 a 5, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto per marchio d'impresa decade nei casi seguenti, oltre che in quelli del successivo art. 59: 1) se il marchio sia divenuto denominazione generica di un prodotto o merce; 2) qualora sia accertata l'esistenza di uno degli impedimenti previsti dall'art. 21 di questo decreto. Questa decadenza puo' essere fatta valere solo dalle persone designate nel medesimo art. 21; 3) per la posteriore concessione del brevetto di un marchio, eguale o simile, relativo a prodotti o merci dello stesso genere, avente effetto da data anteriore, anche in forza del diritto di priorita' accordato ai sensi delle Convenzioni internazionali vigenti, o ai sensi nell'art. 7 di questo decreto.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 38, comma 1) la modifica dell'art. 41.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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