Regio decreto 929/1942
Art. 40 — Se, per evidente errore, o per altri sensibili motivi, una rata, fra quelle considerate nel precedente artico…
Art. 40. Se, per evidente errore, o per altri sensibili motivi, una rata, fra quelle considerate nel precedente articolo, venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato, puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, del pagamento. Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato puo' ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 1) la modifica dell'art. 40.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.