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Regio decreto 929/1942

Art. 2 — Art. 85, comma primo e secondo, e art. 86 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/2parte di Regio decreto 929/1942
Art. 2. (Art. 85, comma primo e secondo, e art. 86 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602) Gli Enti e le Associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantite l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o merci, possono ottenere il brevetto per appositi marchi, come marchi collettivi, ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi Enti od Associazioni. Le norme statutarie concernenti l'uso dei marchi collettivi, e le relative sanzioni, debbono essere allegate alla domanda di concessione del brevetto; le modificazioni statutarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli Enti o delle Associazioni, titolari dei marchi collettivi, all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. Le disposizioni dei precedenti comma sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese di origine, purche' in esso sia accordata all'Italia reciprocita' di trattamento. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente decreto in quanto non contrastino con la natura di essi.

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