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Regio decreto 929/1942

Art. 1 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/1parte di Regio decreto 929/1942
Art. 1. Art. 87, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facolta' di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facolta' esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicita'.

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