Regio decreto 918/1942
Art. 65 — La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra ha…
Art. 65. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra ha luogo con provvedimento dell'Ispettrice nazionale emanato per delega del Presidente generale dell'associazione, e notificato all'interessata dall'Ispettrice da cui dipende. Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si deve dare la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza piu' vicina al luogo ove il servizio deve essere prestato.
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