Regio decreto 918/1942
Art. 64 — Ogni qualvolta occorra chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra, o in servizio straordinario in t…
Art. 64. Ogni qualvolta occorra chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dovra' dare la precedenza a quelle che sono inscritte nel ruolo attivo.
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