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Regio decreto 267/1942

Art. 98 — Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/98parte di Regio decreto 267/1942
Art. 98. (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva). I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonche' il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata. Possono intervenire in causa gli altri creditori.

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