Regio decreto 267/1942
Art. 97 — Esecutivita' dello stato passivo
Art. 97. (Esecutivita' dello stato passivo). Lo stato passivo del fallimento e' sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nel quarto comma dell'articolo precedente. Lo stato passivo col decreto del giudice e' depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione. Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne da' immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
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