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Regio decreto 267/1942

Art. 61 — Creditore di piu' coobbligati solidali

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/61parte di Regio decreto 267/1942
Art. 61. (Creditore di piu' coobbligati solidali). Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati falliti puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

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