Regio decreto 267/1942
Art. 60 — Rendita perpetua e rendita vitalizia
Art. 60. (Rendita perpetua e rendita vitalizia). Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa e' riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile. Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.
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