Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 30
Regio decreto 267/1942

Art. 30 — Qualita' di pubblico ufficiale

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/30parte di Regio decreto 267/1942
Art. 30. (Qualita' di pubblico ufficiale). Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 29 Art. 31 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.