Regio decreto 267/1942
Art. 29 — Accettazione del curatore
Art. 29. (Accettazione del curatore). Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
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