Regio decreto 267/1942
Art. 156 — Organi e provvedimenti conservativi
Art. 156. (Organi e provvedimenti conservativi). Le funzioni del giudice delegato possono essere affidate al pretore del luogo dove il debitore ha la sede principale dell'impresa. E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori. Puo' essere omessa l'apposizione dei sigilli.
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