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Regio decreto 267/1942

Art. 155 — Presupposti e norme applicabili

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/155parte di Regio decreto 267/1942
Art. 155. (Presupposti e norme applicabili). Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passivita' del debitore non superano lire cinquantamila, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario. Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire cinquantamila, il giudice deve informarne il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti. Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.

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