Regio decreto 267/1942
Art. 123 — Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 123. (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori). In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 70 sono computati dalla data della sentenza di riapertura. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.
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